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Nuova Normativa Antincendio: in Vigore dal 4 Ottobre 2022

Il 4/10/2022 entra in vigore il DM 02/09/2021 “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza a caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del D.Lgs. 81/2008“.

Tra le novità introdotte e che entrano in vigore dal 04/10/2022, c’è  la frequenza dei corsi di aggiornamento antincendio con l’introduzione dell’obbligo con cadenza quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023.

I corsi di formazione per addetti antincendio già programmati, se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, quindi nei 6 mesi successivi al 4 ottobre 2022, saranno ritenuti validi anche se erogati secondo la precedente modalità.

Inoltre è cambiata la denominazione dei corsi:

  • Rischio basso = Livello 1;
  • Rischio medio = Livello 2;
  • Rischio alto = Livello 3.
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